L’emendamento
Con l’emendamento al DL 228/2021 (c.d. decreto "Milleproroghe"), approvato dalle Commissioni riunite in sede referente Bilancio e Affari costituzionali della Camera, è stata confermata la possibilità di sterilizzare anche le perdite civilistiche emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2021 alle medesime condizioni già previste dall'art. 6 D.L. 23/2020 con riferimento ai bilanci chiusi al 31.12.2020. Tale disposizione è ancora in attesa di approvazione da parte del Senato, prevista entro il 28 febbraio 2022.
Più nel dettaglio:
Per le perdite emerse nell’esercizio 2021 "non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa discioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile". In sostanza, sono sospese le norme che riguardano gli obblighi di riduzione del capitale per perdite (articoli 2446 e 2482-bis) e la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale (articoli 2447 e 2482-ter).
L'emendamento, in particolare, sostituisce, nel primo comma dell'art. 6 del DL 23/2020 convertito, l'attuale riferimento al 31.12.2020 con quello al 31.12.2021.
Pertanto, tale disciplina prevede che il termine entro il quale la perdita relativa all'esercizio 2021 dovrà risultare diminuita a meno di un terzo sarà posticipato al quinto esercizio successivo (esercizio 2026);l’assemblea che approverà il bilancio di tale esercizio dovrà ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate. Medesimo discorso si applica nel caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, situazione che consente ai soci di deliberare il rinvio delle decisioni (di riduzione del capitale e contemporaneo aumento dello stesso a una cifra non inferiore al minimo, o di trasformazione della società) all’esercizio 2026.