La novità
La bozza del testo del Decreto Energia, approvata dal Consiglio dei Ministri il 18 febbraio, contiene la proroga dell’agevolazione fiscale di cui agli artt. 5 e 7 della L. 448/2001 consistente nella possibilità di rivalutare i terreni e le partecipazioni possedute, alla data del 1° gennaio 2022, da persone fisiche al di fuori del regime d’impresa.
In particolare, si tratta della possibilità di assumere, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore delle quote (o azioni) o del terreno quale risultante dalla perizia di stima, assolvendo l’imposta sostitutiva pari al 14% (nel 2021 l’imposta era pari all’11%) sul valore risultante da tale perizia.
In tal modo, qualora in futuro si decida di cedere il terreno o la partecipazione, al fine della determinazione del valore della plusvalenza imponibile ex art. 67 comma 1 lettere da a) a c-bis), si confronterà il corrispettivo incassato con il valore del terreno o della partecipazione quale rideterminato in sede di rivalutazione.
Gli adempimenti
Per perfezionare l’affrancamento occorrerà, entro il 15 giugno 2022:
- Predisporre ed asseverare una perizia di stima del valore della partecipazione o del terreno;
- Versare l’imposta sostitutiva (interamente oppure, nel caso di rateizzazione, la prima delle tre rate).
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