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31/12/2022: Termine ultimo per la tassazione di dividendi da partecipazioni qualificate

Differente fiscalità dei dividendi tra persone fisiche e soggetti IRES
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Cosa prevede la legge di bilancio 2018: la legge in commento ha sancito un netto stacco sulla disciplina concernete la tassazione dei dividendi. In particolare, gli utili prodotti a partire dal 2018 e distribuiti sottoforma di dividendi a persone fisiche si applica un’aliquota “flat” del 26% a prescindere dall’importo ricevuto e dalla partecipazione detenuta nella società distribuente dividendi.

 

Inoltre, la legge di bilancio 2018 ha disposto un periodo transitorio per la distribuzione di utili prodotti entro il 31/12/2017ai quali si applica la relativa, e pregressa, disciplina a patto la delibera di distribuzione di questi utili sia deliberata entro il 31/12/2022.  

Occorre quindi effettuare un calcolo di convenienza economico-finanziaria per la distribuzione, appunto, di riserve derivanti da utili prodotti anteriormente al 31/12/2017. A tal proposito, di seguito si rammentano rapidamente i punti essenziali ai fini del calcolo di convenien zaeconomica.

 

Tassazione dividendi ante 2018

 

Prima del 2018 la tassazione prevedeva la fondamentale differenza tra dividendi derivanti da partecipazioni qualificate e da partecipazioni non qualificate. In particolare:

·        Dividendi derivanti da partecipazioni qualificate relativi a:

o  Utili prodotti fino al 2007: imponibili nel limite del 40%

o  Utili prodotti dal 2008 al 2016:imponibili al 49,72%

o  Utili prodotti nel 2017: imponibili al58,14%

·        Dividendi derivanti da partecipazioni non qualificate:

o  Corrisposti fino al 31/12/2011: tassati al12,50%

o  Corrisposti dal 01/01/2012 al 30/06/2014:tassati al 20%

o  Corrisposti a partire dal 2014: tassati al26%

Quindi, la principale differenza consisteva nel fatto che i dividendi derivanti da partecipazioni qualificate venivano cumulati al reddito della persona fisica percipiente il dividendo secondo i criteri di cui sopra. Al contrario, i dividendi derivanti da partecipazioni non qualificate erano, già anteriormente al 2018, soggetti ad imposta sostitutiva anche se via via crescente nel tempo.

Definizione partecipazioni qualificate

La definizione di tali partecipazioni è disciplinata dall’art.67 del TUIR il quale identifica come partecipazioni qualificate quelle che rappresentino almeno uno dei seguenti requisiti:

·        Per i titoli quotati:

Diritti di voto in assemblea ordinaria > 2%

Possesso del capitale sociale > 5%

·        Per titoli non quotati:

Diritti di voto in assemblea > 20%

Possesso del capitale sociale > 25%

Dividendi percepiti da soggetti ires

A corredo di quanto detto sopra, si rammenta come la tassazione dei dividendi percepiti dai soggetti IRES diverga in maniera sostanziale rispetto alla legislazione in materia di personefisiche.

In particolare, per le società percipienti i dividendi, la tassazione di tali redditi avviene con il meccanismo “PEX” a norma dell’art. 89 TUIR. Tale meccanismo implica che il soggetto IRES percipiente i dividendi li debba assoggettare ad imposta solo peril 5% del loro ammontare. Ne consegue, una tassazione effettiva del dividendo percepito pari al 1,2%. Tale aliquota è stata calcolata moltiplicando la parte imponibile del dividendo per l’aliquota IRES ad oggi vigente (5%*24%).

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