In sede di definizione del progetto di costituzione ci si potrebbe chiedere, nell’ambito delle società di capitali, per quale forma giuridica è meglio optare tra Srl e Spa. Con riferimento a questa scelta è bene tenere presente che entrambe queste due forme necessitano di un capitale sociale minimo, ma di due importi ben differenti.
Costituire una Srl
La società a responsabilità limitata (Srl), nella sua forma che potremmo definire “ordinaria”, deve dotarsi di un capitale minimo pari a 10.000 Euro, il 25% del quale deve essere effettivamente versato al momento della costituzione della società. Si può quindi affermare che, al momento della costituzione, i soci devono avere nelle loro disponibilità almeno il 25% del capitale sociale che si è deciso di attribuire alla società.
Tuttavia, esiste la possibilità di costituire una Srl con un capitale sociale inferiore a tale soglia, e che quindi varia da 1 Euro a 9.999 Euro (la cosiddetta forma semplificata(. In tal caso tutti i conferimenti iniziali debbono essere effettuati in denaro ed interamente versati in sede di costituzione.
Costituire una Spa
Passando alla Spa, invece, in questo caso il capitale minimo che è necessario imputare alla società deve essere pari almeno ad Euro 50.000, avendo sempre cura di versarne almeno il 25%.
Una ulteriore importante differenza rispetto aduna Spa è sicuramente rappresentata dalla diversa modalità in cui il capitale sociale può essere “frazionato”. Nel caso di Srl ciascun socio sarà titolare di una quota viceversa nel caso di Spa ciascun socio sarà titolare di un certo numero di azioni. Le principali differenze sono:
• la diversa modalità di circolazione (le azioni possono essere trasferite molto più facilmente);
• la possibilità riconosciuta alla Spa di creare diverse categorie di azioni, le quali possono attribuire diritti diversi;
• la possibilità di attribuire ai detentori di quote di Srl diritti particolari, come ad esempio diritti riguardanti l'amministrazione della società e diritti riguardanti la distribuzione degli utili.
Deve infine essere considerato che per le Spa è sempre richiesta la presenza del collegio sindacale, viceversa nelle Srl tale organo può essere costituito da un sindaco unico e la sua obbligatorietà è prevista solo nei casi previsti dall’art. 2477 del codice civile, ovvero il superamento di specifici limiti dimensionali, il controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti o nei casi in cui si è tenuti alla redazione del bilancio consolidato. Questo si traduce in una maggiore semplicità organizzativa ed in minori costi annui (relativamente al compenso dei sindaci).