In questo articolo si vuole presentare lo strumento dei premi di risultato, utile per incentivare e motivare i propri dipendenti. Oltre a fidelizzare i lavoratori, questo strumento gode del favor del legislatore, volto ad incrementare la partecipazione attiva delle risorse all’organizzazione aziendale.
Cosa sono?
L’art. 1, comma 182 della legge 208/2005 definisce i premi di risultato come quelle somme di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di specifici criteri (individuati da apposito decreto).
A titolo esemplificativo, tali criteri vengono riconosciuti:
- nell’aumento della produzione/aumento dell’output produttivo;
- nel risparmio di fattori produttivi;
- nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi (anche riorganizzando l’orario di lavoro o ricorrendo al lavoro agile).
Il regime fiscale di favore prevede, previa subordinazione a specifiche condizioni oggettive e soggettive, la possibilità di assoggettare il premio ad un’imposta sostitutiva pari al 10% fino ad un importo pari a euro 3000 lordi, il quale è incrementato ad euro 4.000 in caso di:
- coinvolgimento paritetico dei lavoratori (compartecipazione attiva dei lavoratori nell’organizzazione aziendale sulla base di un apposito piano) e;
- contratti stipulati prima del 24 aprile 2017.
Per i contratti stipulati dopo il 24 aprile 2017 e per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori, invece, non è previsto l’incremento ad euro 4.000, bensì è stata introdotta un’agevolazione di natura contributiva, che verrà analizzata di seguito.
Il premio può essere erogato in denaro o, alternativamente sulla base di una facoltà del lavoratore, sotto forma di beni e/o servizi.
Requisiti
Possono beneficiare del regime di favore i lavoratori dipendenti del settore privato (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato), che nell’anno precedente all’erogazione del premio abbiano percepito reddito di lavoro dipendente per un importo non superiore ad euro 80.000 lordi annui.
L’erogazione del beneficio è subordinata all’effettivo raggiungimento degli obiettivi incrementali previsti. L’ambito temporale all’interno del quale tali incrementi devono essere ottenuti viene definito dal dettato normativo e dalla prassi “periodo congruo”, il quale è declinato dai vari accordi contrattuali e può avere – indifferentemente –durata annuale, ultrannuale o infrannuale.
Altra condizione risiede nel fatto che l’erogazione del premio debba avvenire in esecuzione di contratti stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.
Cosa fare in assenza di RSA/RSU aziendali
Per quanto riguarda l’ipotesi di premi erogati in assenza di rappresentanze sindacali aziendali, l’azienda può recepire il contratto collettivo territoriale di settore e applicare l’imposta sostitutiva sui premi di risultati erogati in esecuzione di tale contratto.
Qualora non sia stato stipulato un contratto territoriale di settore, l’azienda potrà adottare il contratto territoriale che più ritiene aderente alla propria realtà, previa comunicazione ai lavoratori.
Un’ulteriore alternativa è data dalla possibilità di stipulare un contratto collettivo aziendale con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
In questo ultimo caso è necessario che il contratto venga depositato, seguendo la procedura riportata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla sottoscrizione.
Regime contributivo
Qualora il contratto fosse stipulato dopo il 24 aprile 2017 e a condizione che l’azienda coinvolga pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione, è prevista, oltre all’applicazione di un’imposta sostitutiva pari al 10%, la decontribuzione di una parte del premio erogato come qui riportata:
- riduzione di venti punti percentuali dell’aliquota contributiva IVS a carico del datore di lavoro su un massimale di euro 800;
- esclusione di ogni contribuzione a carico del dipendente;
- corrispondente riduzione dell’aliquota di computo per il calcolo del trattamento pensionistico.
Trattandosi di un beneficio contributivo, i datori di lavoro devono essere in possesso dei requisiti di regolarità contributiva.
Se siete interessati a rimanere aggiornati in merito alle più recenti novità fiscali non perdetevi i nostri prossimi articoli!