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Alcune novità fiscali in pillole PT. 2

Le principali novità del DL 144/2022 (cd Decreto Aiuti-ter) per fronteggiare la crisi energetica.
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La bozza del Decreto “Aiuti-ter” (attualmente approvato dal Consiglio dei Ministri e in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale) recentemente diffusa, conterrebbe significative novità sul piano degli aiuti alle imprese e alle famiglie per fronteggiare il rincaro delle utenze energetiche.

CREDITO D’IMPOSTA CONTRO IL CARO BOLLETTA

Un primo intervento consiste in un'estensione dei crediti di imposta, a beneficio delle imprese, per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale per i mesi di ottobre e novembre 2022.

Più nello specifico, fatti salvi i requisiti per ciascuna agevolazione che rimarrebbero invariati, verrebbe previsto quanto segue:

• per le imprese energivore, un credito d'imposta pari al40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;

• per le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (in luogo del precedente 16,5 kW), un credito d'imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesidi ottobre e novembre 2022;

• per le imprese gasivore, un credito d'imposta pari al 40%della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022;

• per le imprese non gasivore, un credito d'imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022.

Sul punto, tuttavia, si attende la conversione in Legge del decreto "Aiuti-ter" per acquisire la definitività di queste significative novità.

A titolo di puntualizzazione, precisiamo che per imprese" non gasivore" si intendono quelle operanti in settori diversi da quelli di cui all'allegato 1 del DM n. 541 del 2021. Sono altresì definite come "non gasivore" le imprese operanti nei settori di cui all'allegato 1 del DM n. 541 del 2021, ma con un consumo nel primo trimestre solare del 2022 di gas naturale, per usi energetici, inferiore rispetto al 25% del volume di gas naturale indicato all'art. 3 co. 1 del DM 541 del 2021.

INDENNITA’ UNA TANTUM

Sul fronte delle indennità una tantum è stata invece prevista una nuova contribuzione nella misura di Euro 150,00.

Si tratterebbe di un contributo analogo a quello di 200,00 Euro di cui al Decreto "Aiuti-bis", tanto più che i beneficiari sarebbero i medesimi soggettia. Tuttavia in alcune casistiche la soglia massima di reddito che darebbe diritto all'agevolazione si ridurrebbe da Euro 35.000,00 a Euro 20.000,00.

Il contributo in questione sarebbe destinato ai lavoratori dipendenti, la cui retribuzione imponibile di competenza del mese di novembre sarà inferiore ad Euro 1.538,00. Il versamento dell'indennità dovrebbe avvenire automaticamente da parte del datore di lavoro, sarebbero inclusi anche coloro che hanno copertura figurativa integrale INPS.

Il bonus, salvo variazioni, sarà erogato dall'INPS a novembre ai lavoratori domestici che hanno già ricevuto l'indennità del valore di Euro 200,00, senza l'onere di dover presentare una nuova domanda; parimenti l'indennità di Euro 150,00 dovrebbe essere riconosciuta anche a coloro che nel 2022 hanno ricevuto la disoccupazione agricola di competenza del 2021, nonché a quanti a novembre percepiranno Naspi o Dis-coll.

Sarebbero, invece, tenuti a presentare domanda co.co.co., dottorandi e assegnisti di ricerca, aventi contratti attivi al 18 maggio 2022 e reddito 2021 non superiore a Euro 20.000,00 derivante da tale occupazione. Stessa soglia reddituale dovrebbe valere per gli stagionali, i lavoratori a tempo determinato o intermittenti con almeno 50 giornate di attività nel 2021 e per gli iscritti al Fondo pensione dello spettacolo.

Questo primo gruppo di soggetti (di cui sopra), qualora vengano replicati i tempi del Decreto "Aiuti-bis" dovrebbe beneficiare dell'accredito a febbraio 2023, a seguito delle denunce uniemens di novembre da parte dei datori di lavoro.

I pensionati, invece, a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, oppure destinatari di pensione o assegno sociale odi invalidità o trattamenti di accompagnamento alla pensione e residenti in Italia, qualora abbiano un reddito personale assoggettabile a Irpef nel 2021non superiore ad Euro 20.000,00,al netto di contributi previdenziali e assistenziali dovrebbero poter beneficiare di detta indennità già a partire da novembre 2022.

Infine il decreto "Aiuti-ter" incrementerebbe di  Euro 150,00 il bonus da Euro 200,00per autonomi e professionisti, sempre che abbiano avuto nel 2021 un reddito non superiore Euro 20.000,00. L’erogazione dovrebbe avvenire dopo novembre ma sul punto non c'è ancora una data certa.

 

BONUS ENERGIA: LE ULTIME SPECIFICHE DAL MINISTERO

Con riferimento al tax credit per le imprese afflitte dai rincari in bolletta(energia elettrica e gas) relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022, il Ministero ha precisato che può essere utilizzato in compensazione mediante modello F24 entro il 31 marzo 2023, estendendo il precedente termine ultimo che era fissato al 31 dicembre 2022;

I crediti saranno cedibili, unicamente in misura integrale, dalle imprese che ne beneficiano ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. E' fatta salva la possibilità di ulteriori cessioni, unicamente a favore di soggetti cd. "vigilati", entro il medesimo termine ultimo del 31 marzo 2023;

Infine, i fruitori del credito di imposta relativo al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022 (di cui ai commi da 1 a 4 e 11 dell'art. 1 Dl144/2022), sono tenuti, ai sensi dell'art. 1 co. 8 DL 144/2022, all'invio entro il 16 febbraio 2023, pena decadenza del beneficio, di una comunicazione all'Agenzia delle Entrate relativa all'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di questa comunicazione non sono ancora state rese note.

 

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