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Regime Impatriati: sì al dirigente trasferito con contratto preesistente

Con la risposta ad interpello n. 186 del 2022, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito all’applicabilità del Regime Impatriati
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Con la risposta ad interpello n. 186 del 2022, l’Agenzia delle Entrate si è nuovamente espressa in merito all’applicabilità del Regime Impatriati ex art. 16 del D.lgs. n. 147 del 2015.

L’interpello in questione tratta il caso di un cittadino italo/australiano alle dipendenze di una multinazionale statunitense che, dopo un primo periodo di lavoro negli USA, è inviato in distacco presso la sede olandese della multinazionale per lo svolgimento di mansioni dirigenziali. In tale paese stabilisce la propria residenza. Al termine del 2021 si prospetta, per il contribuente, la possibilità di continuare a svolgere le proprie funzioni dirigenziali, sempre alle dipendenze della medesima multinazionale, in modalità remote working dall’Italia.

Considerata la situazione brevemente descritta, il contribuente presenta interpello al fine di ottenere la conferma da parte dell’Agenzia circa la possibile applicazione del Regime Impatriati.

Punti chiave

I principali elementi che emergono dalla risposta e che vengono qui sottoposti ad attenzione sono:

  • datore estero - l’Agenzia ribadisce che la norma in questione non richiede che l'attività sia svolta per un'impresa operante sul territorio italiano, ma che l’attività di lavoro sia esercitata, prevalentemente, nello stato italiano. Possono pertanto accedere all'agevolazione anche i soggetti che in seguito al trasferimento in Italia svolgono un’attività di lavoro alle dipendenze di un datore con sede all'estero, o i cui committenti siano non residenti;
  • medesimo datore - uniformandosi al proprio precedente indirizzo viene confermato che a nulla rileva il fatto che l’attività lavorativa venga svolta in Italia in virtù di un preesistente contratto di lavoro alle dipendenze del medesimo datore di lavoro estero;
  • smart working - con riferimento al luogo di esercizio dell’attività lavorativa viene nuovamente confermato che lo svolgimento tramite modalità di smart working sia da considerarsi come effettuato nel territorio italiano, in quanto deve essere preso in considerazione il luogo fisico in cui la prestazione è resa. Viene altresì specificato che a nulla rileva il fatto che il contribuente rivesta un “ruolo apicale” e che le proprie funzioni dirigenziali siano esercitate con la modalità di remote working;
  • modalità di fruizione – come precisato dalla circolare 33/E del 2020 il lavoratore dipendente che intende fruire del Regime Impatriati è tenuto ad effettuare una comunicazione al proprio datore di lavoro, il quale provvederà ad applicare le ritenute sulla base imponibile ridotta. Tuttavia, nel caso in cui il datore di lavoro “non abbia potuto” applicare tale ritenuta ridotta il contribuente potrà beneficiare del regime agevolato direttamente in dichiarazione dei redditi “compilando la casella casi particolari del quadro C del mod. 730 o RC del mod. Redditi PF”. Nella risposta ad Interpello in questione viene precisato che tale impossibilità si può verificare, come nel caso di specie, qualora il datore di lavoro sia un soggetto non residente che non assume la qualifica di sostituto d’imposta e che, dunque, non potrà, ex-lege, effettuare la ritenuta;
  • regimi agevolati esteri – da ultimo si evidenzia che l’Agenzia ha ritenuto totalmente ininfluente il fatto che il contribuente avesse, nei periodi precedenti al trasferimento in Italia, fruito di un regime agevolato straniero per la tassazione dei redditi, simile a quello previsto dalla norma italiana in questione.

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