L’OIC 34 in breve
Dal 1 gennaio 2024 entrerà in vigore il nuovo principio contabile nazionale OIC 34, avente ad oggetto i ricavi derivanti dalla vendita di beni e prestazione di servizi; sono esplicitamente esclusi da tale normativa le cessioni di azienda, i fitti attivi, i ristorni e i lavori in corso su ordinazione. Si sottolinea che le nuove disposizioni troveranno applicazione con riferimento ai soli contratti di vendita stipulati a partire dal 2024.
1. Differenza tra attività per conto proprio e conto terzi
La principale novità riguarda le transazioni in cui è coinvolta una terza parte rispetto al venditore e al cliente, nel cui caso è necessario procedere ad una valutazione contrattuale che permetta di determinare se si stia agendo per contro proprio o terzi. In particolare, occorre verificare l'esistenza della responsabilità di fornire i beni o servizi al cliente, il rischio di magazzino e il potere decisionale della società sul prezzo, considerando come non sia sufficiente la mancanza di uno dei predetti requisiti per far venire meno lo status di attività gestita per conto proprio.
Nei casi di maggior criticità valutativa, tuttavia, è necessario fare sempre riferimento al concetto di trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene ceduto: nel caso in cui gli stessi siano rilevanti, si configurerà il caso di attività in conto proprio, con conseguente rilevazione del costo di acquisto e del relativo ricavo complessivo. Nel caso, invece, in cui dalla valutazione suesposta emerga un'attività per conto di terzi, i ricavi derivanti dalla vendita del bene e i connessi costi non dovranno essere rilevati, dovendo contabilizzare unicamente la differenza risultante come commissione di vendita.
2. Vendite con Garanzia
L'OIC 34 introduce un particolare trattamento nel caso di vendita di prodotti con garanzia. In particolare, se trattasi di garanzie richieste dalla legge il ricavo viene rilevato per intero, valutando sulla base dell'esperienza pregressa l'eventuale importo da accantonare a fondo rischi e oneri per i costi futuri emergenti.
Nel caso di garanzie di diversa natura (tra cui ad esempio rientrano i servizi accessori quali manutenzioni e riparazioni garantite per un certo periodo di tempo, assistenza al cliente e altre forme di servizi che comportano probabili costi oltre l'esercizio), queste devono essere trattate come servizio a parte. Pertanto, il complessivo prezzo di vendita deve essere scorporato tra l'importo relativo al bene e l'importo relativo al servizio di garanzia, rilevando il ricavo di quest'ultimo in proporzione al periodo in cui la garanzia viene offerta.
Nel caso di imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e micro-imprese, si può applicare in ogni caso la rilevazione integrale del ricavo e contestualmente l'accantonamento al fondo rischi e oneri.
3. Vendite con Reso
I ricavi relativi a beni per i quali è possibile stimare in modo affidabile il valore atteso di restituzioni, devono essere rettificati di tale ammontare, accantonando pari importo in un fondo rischi e oneri. Inoltre, si rende necessario rivalutare il magazzino prodotti finiti con resi attesi. Nel caso di imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e micro-imprese, il passaggio a magazzino non è previsto, essendo sufficiente rettificare il ricavo della sola marginalità (differenza tra prezzo di vendita e costo d'acquisto/produzione).