A seguito dell'intenzione del Governo di riformare il regime fiscale agevolato relativo ai lavoratori impatriati (articolo 16 del D.lgs. 147/2015) è stata emanata una prima bozza del decreto legislativo di riforma, che si può riassumere nei seguenti punti:
1. Il reddito esente dalla tassazione sarà ridotto e si applicherà la soglia di 600.000 euro.
Ante riforma: veniva tassato solamente il 30% (o 10% in alcuni casi) del reddito complessivo.
Post riforma: tassato il 50% del reddito complessivo. Oltre i 600.000 euro, l’agevolazione non si applica più.
2. Restrizione dei soggetti idonei.
Ante riforma: qualsiasi lavoratore intenzionato a trasferire la residenza in Italia.
Post riforma: solamente i soggetti con requisiti di elevata qualificazione o specializzazione ai sensi del D.lgs. 108/2012. Di fatto trattasi di coloro che possiedono un titolo di istruzione superiore che permetta l’esercizio delle professioni di cui ai livelli I, II, III della classificazione ISTAT CP2011.
3. Esclusione dei redditi d’impresa.
Ante riforma: ammessi i redditi di impresa, se relativi ad attività di impresa avviata in Italia dopo il 31.12.2019.
Post riforma: non più ammessi i redditi di impresa. Restano ammessi unicamente i redditi di lavoro dipendente, assimilati e di lavoro autonomo prodotti in Italia.
4. Restrizione delle condizioni
Ante riforma: ammessi i redditi di impresa, se relativi ad attività di impresa avviata in Italia dopo il 31.12.2019.
Post riforma: non più ammessi i redditi di impresa. Restano ammessi unicamente i redditi di lavoro dipendente, assimilati e di lavoro autonomo prodotti in Italia.
5. Rapporto di lavoro svolto
Ante riforma: nessuna condizione particolare, se non la prevalenza di svolgimento in Italia.
Post riforma: prevalenza di svolgimento in Italia e attività lavorativa svolta presso un nuovo datore di lavoro.
6. Periodi d’imposta agevolati ridotti
Ante riforma: a partire dal periodo in cui è avvenuto il trasferimento e per i quattro periodi di imposta successivi, con possibilità di estendere ad altri cinque anni al ricorrere dei requisiti di legge.
Post riforma: resta l’applicazione al periodo di imposta corrente e per i quattro successivi, senza però alcuna possibile successiva estensione.