L’assegno unico e universale entrerà in vigore a partire dal 1° marzo 2022 e andrà a sostituire i numerosi bonus per la genitorialità introdotti negli ultimi anni. Sino ad ora, si è fruito di queste agevolazioni all'interno della propria dichiarazione dei redditi (e comportavano ,quindi, una riduzione delle imposte dovute) o direttamente in busta paga (e comportavano, quindi, uno stipendio netto più alto). Al contrario, il nuovo assegno unico non inciderà sulla propria dichiarazione dei redditi o sulla propria busta paga, ma consisterà in un accredito effettuato mensilmente dall'INPS sul conto corrente del beneficiario.
L’entrata in vigore e i requisiti di accesso:
Tale misura entrerà in vigore a partire dal 1°marzo 2022, data dalla quale si inizierà a beneficiare del nuovo assegno, ma le domande potranno essere presentate a partire dal 1° gennaio 2022. La misura è rivolta a tutti i genitori con almeno un figlio minorenne a carico (oa partire dal settimo mese di gravidanza) e, al ricorrere di determinate condizioni, per i figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età (dal compimento di tale età si tornerà invece a beneficiare delle detrazioni per figli a carico nella propria dichiarazione dei redditi o in busta paga). L’assegno unico e universale andrà a sostituire i numerosi bonus per la genitorialità introdotti negli ultimi anni. In particolare saranno eliminati l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, il bonus bebè, il premio alla nascita, l’assegno per il nucleo famigliare e le detrazioni per figli a carico (le quali continueranno a essere applicate per i figli a carico con almeno 21 anni). Sino ad ora, si è fruito di queste agevolazioni all'interno della propria dichiarazione dei redditi (e comportavano, quindi, una riduzione delle imposte dovute) o direttamente in busta paga (e comportavano, quindi, uno stipendio netto più alto). Al contrario, il nuovo assegno unico non inciderà sulla propria dichiarazione dei redditi o sulla propria busta paga, ma consisterà in un accredito effettuato mensilmente dall'INPS sul conto corrente del beneficiario.
I requisiti di accesso all’agevolazione sono:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro UE (o suo familiare), titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca, di durata almeno annuale;
- essere soggetto al pagamento delle imposte sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato, insieme con i figli a carico, in Italia per la durata del beneficio;
- essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, o essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata almeno biennale;
- per i figli a carico tra i 18 e i 21 anni l’agevolazione verrà riconosciuta solo qualora frequentino un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea, o svolga un tirocinio, o un’attività lavorativa, con un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro o sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego o svolga il servizio civile universale. L’assegno sarà invece riconosciuto senza limiti di età per ciascun figlio con disabilità.
Importi erogati
L’agevolazione, sebbene rivolta a tutti i genitori con figli di età inferiore a 21 anni, è parametrata alla situazione economica del nucleo familiare (ISEE) ed all’età dei figli.
Più nel dettaglio:
- Per le famiglie con un ISEE inferiore a 15.000, Euro l’importo corrisposto sarà pari a 175 Euro mensili per ogni figlio minorenne e 85 Euro mensili per ciascun figlio di età compresa tra 18 e 21 (con i requisiti sopra indicati).
- Per le famiglie con un ISEE compreso tra 15.000 e 40.000 Euro, l’ammontare dell’assegno unico varia in funzione dello specifico ISEE (all’aumentare dell’ISEE diminuisce l’importo dell’assegno), sino all’importo minimo di 50 Euro mensili per ciascun figlio minorenne e 25 Euro mensili per ciascun figlio di età compresa tra 18 e 21 anni (con i requisiti sopra indicati).
- Per le famiglie con un ISEE superiore a 40.000 Euro o che non dichiarino il proprio ISEE, l’importo spettante è pari a 50 Euro mensili per ciascun figlio minorenne e 25 Euro mensili per ciascun figlio di età compresa tra 18 e 21 anni (con i requisiti sopra indicati).
A questi importi si aggiungono una serie di maggiorazioni, tra le quali: maggiorazioni per ogni figlio successivo al secondo e per ciascun figlio con disabilità (per importi variabili in base al grado di disabilità ed al valore dell’ISEE). Per i primi tre anni è inoltre prevista una maggiorazione per tutte le famiglie con ISEE inferiore a 25.000 Euro che, sulla base delle previgenti detrazioni fiscali e assegni al nucleo famigliare percepiti da entrambi i genitori, avrebbero percepito un importo superiore rispetto a quello attribuito con l’assegno unico e universale.
Modalità di presentazione della richiesta
Per fruire del beneficio sarà necessario presentare un’apposita richiesta all’INPS (in modalità telematica), ovvero presso gli istituti di patronato, congiuntamente all’eventuale indicazione dell’ISEE della famiglia. In caso di presentazione telematica, è necessario essere dotati di SPID, in caso di presentazione tramite un CAF, si consiglia di mettersi in contatto quanto prima con il patronato per prendere un appuntamento, visto l'elevato numero di richieste che si presume saranno presentate. In seguito alla domanda, la misura verrà erogata (nel caso si opti per assegno mensile) a partire dal mese di marzo per 12 mesi.
La domanda potrà essere presentata anche da un solo genitore e sarà necessario indicare il codice fiscale di ciascun figlio per il quale si intende beneficiare della procedura e l’eventuale indicazione dell’ISEE (in assenza di ISEE si beneficerà dell’assegno nella misura minima). In sede di domanda sarà altresì necessario indicare se la misura sarà erogata integralmente a favore del genitore richiedente o se dovrà essere ripartita tra i due genitori (anche in tal caso sarà possibile presentare un'unica domanda che indichi i due beneficiari).
Particolare attenzione va posta al fatto che la domanda ha validità annuale, pertanto dovrà essere presentata a partire dal primo gennaio di ciascun anno e sarà esclusivamente riferita al periodo intercorrente tra marzo dell'anno di presentazione e febbraio dell’anno successivo. Nel caso in cui le domande siano presentate oltre il mese di febbraio si potrà beneficiare dell’assegno esclusivamente per le mensilità successive al mese di presentazione e comunque non oltre il febbraio dell'anno successivo. Con riferimento al 2022 le domande possono essere presentate a partire dal primo gennaio 2022 ed, esclusivamente per quest’anno, le domande inviate entro il 30 giugno 2022 consentiranno di beneficiare anche delle mensilità pregresse(ovvero a partire dal mese di marzo 2022 e fino al mese di effettiva presentazione).