Di seguito riepiloghiamo sinteticamente i dieci punti più rilevanti del testo normativo in oggetto:
Scompare il reddito di cittadinanza, sostituito dall'Assegno di inclusione
Il nuovo assegno di inclusione di cui potranno beneficiare i nuclei con disabili, minori, over sessanta è fino a 6.000,00 euro l’anno, a cui si aggiunga un contributo affitto (per le locazioni regolari) di 3.360 euro l’anno. Qualora il nucleo sia costituito da tutte persone almeno di sessantasette anni ovvero disabili gravi l’importo mensile è pari a 630 euro, più 150 euro di contributo d'affitto. La misura è erogata per 18 mesi, successivamente dopo un mese di interruzione è rinnovata per un periodi di ulteriori di 12 mesi. Si precisa che per l'ottenimento dell'assegno di inclusione occorre rispettare, tra gli altri, anche i seguenti requisiti: un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6.000,00 euro, un valore ISRE non superiore a 3.000,00 euro, un valore del patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di abitazione) non superiore a 20.000,00 euro e un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 10.000,00 euro.
Cambia la scala di equivalenza
Viene ritoccata la scala di equivalenza sulla quale sono parametrati il requisito reddituale per accedere all'Assegno di inclusione e l'ammontare finale dell'aiuto. Nell’ultima versione, acquista un peso più rilevante la presenza di un ulteriore componente con disabilità o non autosufficiente.
Assegno unico maggiorazione anche con un solo genitore
Viene riconosciuta la maggiorazione dell'assegno unico universale, prevista solo per i nuclei in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, anche per i minori appartenenti a nuclei ove, al momento della presentazione della domanda, è presente un solo genitore lavoratore poiché l'altro risulta deceduto.
Contratti a termine, si allentano le previsioni del DL Dignità
Sui contratti a termine, viene allentata la stretta operata dal cosiddetto Decreto Dignità (Dlgs 15 giugno 2015, n. 81), introducendo nuove causali, alle quali occorre far riferimento in caso di proroga o rinnovo dopo i primi 12 mesi di durata. Le ragioni che giustificano il proseguimento dopo i primi 12 mesi del contratto a termine “a causale” sono tre:
- i casi previsti dai contratti collettivi;
- in assenza della previsione della contrattazione collettiva si apre alla stipula di patti individuali. Cioè, il contratto a tempo determinato può proseguire oltre i 12 mesi per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti, entro la scadenza temporale del 31 dicembre 2024;
- la sostituzione di altri lavoratori.
Contratto di espansione
Il contratto d’espansione è prorogato fino al 31 dicembre 2023, con la possibilità di uscita fino a 5 anni dalla maturazione dei requisiti pensionistici nei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese.
Smontato il Decreto Trasparenza, meno burocrazia per le imprese
Nel decreto Lavoro entrano svariate semplificazioni. In particolare, per tutta una serie di informazioni, ad esempio, durata del periodo di prova, congedo per ferie, importo iniziale della retribuzione, programmazione dell'orario normale di lavoro, è previsto che il datore assolva all’obbligo informativo con l'indicazione del riferimento normativo o della contrattazione, anche aziendale, che disciplina queste materie. Inoltre, sempre per sgravare i datori, si stabilisce che l’azienda sia tenuta a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche sui siti web, contratti collettivi e regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.
Fondo nuove competenze
Il Fondo nuove competenze è incrementato, nel periodo di programmazione 2021-2027 della politica di coesione europea, delle risorse rinvenienti dal Piano nazionale Giovani, donne, lavoro.
Incentivi per chi assume percettori dell'Assegno e Neet
Ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato (incluso l’apprendistato) i beneficiari del nuovo assegno di inclusione è riconosciuto un esonero contributivo del 100%, fino cioè a 8.000 euro l’anno, per 12 mesi. L'esonero sale a 24 mesi in caso di trasformazione di un contratto a termine. In caso invece di assunzione con contratto a tempo determinato o stagionale è riconosciuto uno sgravio del 50%, fino a un massimo di 4.000 euro l'anno, per 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro. Un altro incentivo è previsto anche per le nuove assunzioni, dal 1° giugno a fine anno, di giovani con meno di 30 anni Neet, ovvero che non lavorano e non sono inseriti in corsi di studi o di formazione, registrati al programma “Iniziativa Occupazione Giovani”, pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per 12 mesi. Questo incentivo è cumulabile con altri incentivi. In caso di cumulo, l'incentivo Neet è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore Neet assunto.
Pacchetto welfare
Sale a 3.000 euro la soglia di fringe benefit esentasse per i lavoratori dipendenti con figli minori. Sono esentasse fino a 3.000 euro anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Attualmente il tetto è fissato a 258,23 euro perché la legge di bilancio 2023 non ha confermato le misure precedenti. Nel 2022 il limite di non imponibilità fiscale era stato portato a 600 euro dal Decreto aiuti bis del 10 agosto, poi nel Dl aiuti quater dal 18 novembre è stato innalzato a 3.000 euro. Sempre in tema di welfare, arriva poi un fondo da 60 milioni per sostenere le famiglie e spingere la conciliazione vita-lavoro.
Taglio al cuneo di 4 punti
Si intensifica il taglio del cuneo fiscale-contributivo con un intervento aggiuntivo di 4 punti, un'una tantum di 6 mesi, operativo per il periodo compreso tra luglio e dicembre, destinato ai lavoratori con retribuzioni lorde fino a 35.000 euro, finanziato con circa 4 miliardi.
Il beneficio va ad aggiungersi all'attuale taglio di 3 punti del cuneo per le retribuzioni fino a 25.000 euro portando il beneficio in totale a 7 punti. Mentre per la fascia di retribuzioni compresa tra 25.000 e 35.000 euro che già beneficiano di uno “sconto” di 2 punti la riduzione totale sale a 6 punti.