Al via l’obbligo, in capo alle imprese aventi lavoratori dipendenti, di indicare nell'atto di affidamento dei lavori e in ciascuna delle fatture emesse in relazione agli stessi, il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore edile applicato, al fine di avere accesso alle detrazioni edilizie spettanti e di seguito ampiamente illustrate.
La suddetta previsione, contenuta nell'art. 1 comma 43 bis della Legge 234/2021 e recentissimamente modificata dal Ddl. di conversione del DL 21/2022, riguarda tutti gli interventi che iniziano a partire dal 28 maggio 2022, prevedendo che la mancata ottemperanza a questa previsione precluda, di fatto, la possibilità di fruire dell'agevolazioni spettanti.
Le agevolazioni coinvolte dalla disciplina del comma 43 bis
Sono oggetto della disciplina di cui al comma 43 bis i benefici previsti:
- dall'art. 119 del DL 34/2020 (cd. superbonus 110%);
- dall'art. 119-ter del DL 34/2020 (cd. bonus anti barriere architettoniche);
- dall'art. 120 del DL 34/2020 (credito di imposta 60% per l'adeguamento degli ambienti di lavoro);
- dall'art. 121 del DL 34/2020 (bonus edilizi diversi dal Superbonus e dal bonus anti barriere architettoniche, ma la cui fruizione avviene secondo una delle modalità di cui al presente articolo);
- dall'art. 1 comma 219 della Legge 160/2019 (cd. bonus facciate);
- dall'art. 16 comma 2 del DL 63/2013 (cd. bonus mobili ed elettrodomestici);
- dall'art. 1 comma 12 della Legge 205/2017 (cd. bonus verde).
Tali benefici possono essere riconosciuti unicamente allorquando, nell'atto di affidamento dei lavori e in ciascuna delle fatture emesse in relazione agli stessi, sia indicato che tali interventi sono eseguiti da datori che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81.
Limiti di applicazione della normativa
L'obbligo, inoltre, interessa unicamente gli interventi il cui importo complessivo sia superiore a Euro 70.000,00, fermo restando che la norma è rivolta esclusivamente ai soli lavori edili, così come individuati e definiti dall'allegato X del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81. Tale soglia è stata impattata dalle modifiche di cui al Ddl. di conversione del DL 21/2022, in particolare per il suo calcolo devono essere considerate tutte le opere oggetto dell'appalto (anche quelle non prettamente edili come da allegato X del D.lgs 9 aprile 2008 n. 81), tuttavia in caso di superamento del limite la disciplina del comma 43 bis si renderà unicamente applicabile ai soli interventi edili.
Il punto della prassi
E' pressoché pacifico nella prassi e nella dottrina che tale obbligo riguardi solo le imprese dotate di lavoratori dipendenti, mentre quelle che ne sono prive ovvero il singolo artigiano, non rientrano tra i soggetti obbligati, neppure nella circostanza per cui eseguano lavori edili superiori ad Euro 70.000,00.
Ancora parzialmente incerto è se la disciplina di cui al comma 43 bis si applichi anche alle imprese che non operano nel settore edilizio, sul punto una nota della Commissione Nazionale paritetica delle Casse Edili (CNCE) ha precisato che sono da ritenersi escluse dal novero dei soggetti obbligati le imprese che, pur eseguendo prestazioni passibili della fruizione di bonus edilizi, non applichino il CCNL del settore edile (ad esempio si pensi ad un'azienda di serramenti che effettua fornitura e posa degli stessi, la quale applichi il CCNL dei metalmeccanici).
In ultimo, sempre sulla scorta di una recentissima nota della CNCE, si precisa che gli obblighi di cui al comma 43 bis prescindono dall'iscrizione dell'impresa alla Cassa Edile/Edilcassa, tuttavia si rammenta che qualora una società che svolga attività differente da quella edile, sia affidataria di opere che in tutto o in parte costituiscano lavori edili, le quali, tuttavia, vengano subappaltate, resta ferma l'ottemperanza per i subappaltatori agli adempimenti e agli oneri di cui al comma 43 bis.