In questo articolo analizzeremo ulteriori elementi che devono essere considerati nella scelta della forma giuridica, in particolare forniremo dei primi spunti su: i costi annui caratteristici della forma scelta, la tenuta della contabilità e il trattamento fiscale.
I costi annui caratteristici della forma scelta
Un elemento da non trascurare sono i costi che devono essere sostenuti in relazione alla forma prescelta.
Per quanto riguarda i costi per l’avvio dell’attività:
- per i lavoratori autonomi e per le imprese individuali i costi sono abbastanza contenuti e riguardano la predisposizione e l’invio del modello per l’apertura della partita IVA, la creazione della PEC e l’iscrizione al Registro delle Imprese. A tali costi devono essere aggiunti quelli specifici per la presentazione della pratica di avvio attività al Registro delle Imprese, che può implicare o meno anche una pratica comunale;
- per le società, oltre ai costi sopra menzionati, occorre considerare anche i costi per la costituzione della società ed il costo per la predisposizione dei libri sociali.
Altri costi, invece, devono essere sostenuti annualmente. In particolare:
- peri lavoratori autonomi e per le imprese individuali, il principale costo annuo è rappresentato dalla parcella del commercialista che viene incaricato della tenuta dei registri e dei libri contabili obbligatori, oltre che dell’espletamento degli adempimenti fiscali obbligatori;
- per le società, anche in questo caso, i costi sono normalmente superiori, sia perché di frequente la contabilità è tenuta in via ordinaria, sia perché, con riferimento alle società di capitali, vi sono dei costi ricorrenti legati al pagamento della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali e dei diritti per il deposito del bilancio.
La tenuta della contabilità: ordinaria o semplificata?
Alternative diverse prevedono obblighi diversi: un aspetto di non poca importanza è rappresentato dalla forma della contabilità. Questa differenza non si riflette solo in termini di complessità dalla tenuta dei libri contabili, ma anche in termini di maggiori o minori costi da essa derivanti.
Le società di capitali sono sempre obbligate a tenere la contabilità secondo la forma ordinaria.
La forma ordinaria rimane, invece, un’opzione facoltativa per le società di persone e le ditte individuali, a meno che queste non abbiano conseguito un fatturato annuo maggiore di 700.000 Euro (o maggiore di 400.000 Euro se l’attività prevalente è la prestazione di servizi) poiché, in tal caso, la contabilità ordinaria diventa obbligatoria anche per tali soggetti. Per quanto riguarda, invece, i professionisti, il regime naturale è quello della contabilità semplificata, mentre quella ordinaria è sempre opzionale.
La contabilità ordinaria consiste nella tenuta dei seguenti libri contabili e fiscali obbligatori:
- registri obbligatori ai fini IVA:
- registro delle fatture di acquisto;
- registro delle fatture emesse e dei corrispettivi;
- registro dei beni ammortizzabili, ossia i beni che non esauriscono la loro vita utile nel singolo esercizio e quindi sono soggetti ad ammortamento annuale, nel quale devono essere iscritte tutte le immobilizzazioni materiali e immateriali;
- libro giornale: il quale riporta cronologicamente le operazioni relative all’esercizio d’impresa e deve essere tenuto con il metodo di registrazione contabile della partita doppia;
- libro degli inventari.
L’agevolazione derivante dall’applicazione della contabilità semplificata consiste nella possibilità di integrare nei registri IVA di acquisti e vendite rispettivamente i costi e i ricavi rilevanti ai fini delle imposte sui redditi. È inoltre prevista, sempre con riferimento alla contabilità semplificata, la facoltà di non tenere il registro dei beni ammortizzabili, purché le informazioni relative agli ammortamenti, e ai beni su cui vengono calcolati, siano annotate e tenute in modo ordinato all’interno dei registri IVA.
Il trattamento fiscale
Infine, l’elemento che viene spesso considerato più di altri per la scelta della forma giuridica da adottare è il trattamento fiscale.
I lavoratori autonomi e le imprese individuali sono assoggettati ad IRPEF.I redditi prodotti in queste attività andranno quindi a formare parte del reddito complessivo dell’imprenditore/professionista, il quale sarà soggetto aduna aliquota di tassazione che varia tra il 23% e il 43% in base all’ammontare dal reddito conseguito nell’anno, oltre agli importi dovuti a titolo di addizionali regionali e comunali. È bene tenere presente che esiste un regime di favore -denominato regime forfettario - che permette un notevole risparmio fiscale, oltre che una significativa semplificazione contabile, per i contribuenti che rispettano determinati requisiti reddituali. Tale regime consente di determinare forfettariamente sia la base imponibile che l’imposta, con un'aliquota del 5% o del 15% a seconda della specifica situazione.
Per quanto riguarda le società occorre distinguere, invece, tra società di persone (S.s., S.n.c., S.a.s.) e di capitali (S.r.l., S.p.a., S.a.p.a.). Le prime sono tassate per trasparenza: ciò significa che i redditi da loro prodotti saranno imputati direttamente ai soci (in proporzione alle rispettive quote) e concorreranno, quindi, al loro reddito complessivo ai fini IRPEF (con le stesse aliquote menzionate sopra).
I redditi generati dalle seconde, invece, sono tassati direttamente in capo alla società, la quale sarà soggetta ad IRES nella misura del 24%; fa eccezione il caso dell’esercizio dell’opzione di trasparenza (un particolare regime previsto per alcune S.r.l. che consente di applicare una tassazione analoga a quella prevista per le società di persone). Inoltre, per le società di capitali, a differenza delle società di persone, i redditi, per essere disponibili per i soci, dovranno poi essere distribuiti sotto forma di dividendi, scontando un’ulteriore tassazione nella misura del 26% del dividendo.
In aggiunta a queste imposte, i redditi delle società devono sempre scontare anche l’IRAP al 3,90%, mentre imprenditori individuali e professionisti sono soggetti ad IRAP solo se dotati di una certa struttura organizzativa.
Siamo giunti alla conclusione di questa prima introduzione sulle modalità di fare business in Italia; nei prossimi articoli analizzeremo nel dettaglio come gli elementi caratterizzanti, qui solo brevemente descritti, trovano effettiva declinazione in ciascuna forma indicata