INDENNITA’ UNA TANTUM 150 EURO: LE ULTIME NOVITA’ OPERATIVE DALL’INPS
Con la recentissima pubblicazione dell'attesa circolare INPS n. 116 del 17 ottobre 2022, vengono forniti importanti chiarimenti operativi relativamente all'indennità una tantum del valore di Euro 150,00.
L'indennità è riconosciuta alle seguenti categorie di soggetti:
· ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico e degli OTD, aventi una retribuzione imponibile previdenziale nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro, e che non siano titolari dei trattamenti di cui all'articolo 19 del DL 144/2022;
· ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che, nel 2021, hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate;
· ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, hanno almeno 50 contributi giornalieri versati e che hanno avuto un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021;
· ai lavoratori autonomi, per i quali, invece, l'indennità di cui all'art. 33 del DL 17 maggio 2022 n. 50 viene incrementata di 150 euro a condizione che, nel periodo d'imposta 2021, i soggetti destinatari della predetta indennità abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
A differenza del bonus di 200 euro (Dl 50/2022), che poteva essere erogato a giugno e luglio, per i 150 euro, la corresponsione è prevista esclusivamente con la busta paga di novembre, anche se lo stipendio di tale mese viene pagato a dicembre.
Si precisa che, ai fini dell'ottenimento del beneficio per i lavoratori dipendenti, ivi inclusi i somministrati, è necessario che sussista nel mese di novembre 2022 un rapporto di lavoro sia esso a tempo determinato, oppure indeterminato.
CREDITO D’IMPOSTA SUI DIVIDENDI ESTERI
Con la sentenza 25698/2022 della sezione tributaria della Corte di cassazione è stato riconosciuto alle persone fisiche residenti il credito per le imposte pagate sui dividendi esteri anche nei casi in cui:
• i dividendi partecipino alla formazione del reddito del contribuente;
• i dividendi derivino dalla detenzione di partecipazioni qualificate nella società estera.
La prima importante novità enunciata dalla Corte di Cassazione riguarda la possibilità di usufruire del credito d’imposta nonostante i dividendi siano assoggettati in Italia a ritenuta a titolo d’imposta del 26%, contribuendo così al reddito de percipiente.
I Supremi giudici hanno quindi affermato che per i redditi di capitale di fonte estera, direttamente percepiti dal contribuente e soggetti obbligatoriamente a ritenuta a titolo d’imposta, l’imposta sul reddito pagata in un Paese estero si deve considerare detraibile.
Questa conclusione, in relazione alla seconda novità introdotta dalla sentenza di cui sopra, non dovrebbe riguardare esclusivamente i dividendi derivanti da partecipazioni non qualificate, ma anche quelli che derivano dalla detenzione di partecipazione qualificate, nonché tutti gli altri redditi di capitale di fonte estera come interessi, premi e frutti derivanti da obbligazioni. Per quanto riguarda l’eventuale rimborso dell’imposta, l’investitore può chiederla nel caso in cui all’estero avesse subito una tassazione del dividendo superiore al 10% ed entro 48 mesi dal versamento.
Per chiedere il rimborso è obbligatorio provare il pagamento dell’imposta, rendendo quindi necessarie:
• dichiarazione dei redditi da presentare nel Paese estero, qualora prevista;
• certificazione rilasciata dall’autorità fiscale estera;
• ricevuta di versamento delle imposte pagate.
Il modello di domanda di rimborso da presentare dal contribuente e contenente un’attestazione di residenza ai fini tributari in Italia, dovrà essere timbrato da parte da qualsiasi Ufficio dell’Agenzia delle Entrate in Italia.
In Italia la tassazione avverrà comunque in dichiarazione mediante una imposta sostitutiva del 26%.
CREDITO ZES: AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE IN ZONE ECONOMICO SPECIALI”
L’istituto della “zona economica speciale” risale al Decreto Legge n.91 del 2017 c.d. “Decreto sud” più volte riformato.
Le ZES si trovano nelle zone meno sviluppate, vale a dire nelle regioni del Mezzogiorno e per esse sono previsti benefici fiscali di tre tipi identificati dall’art 5 del citato decreto:
• credito d’imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese ubicate nelle ZES;
• dimezzamento dell’imposta sul reddito (IRES o IRPEF) per le nuove attività avviate da imprese sempre nel territorio dello ZES;
• finanziamento addizionale per gli investimenti nello ZES, derivante dai “contratti di sviluppo”, gestititi da Invitalia Spa.
Per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 37 del DL del 30 aprile 2022 n.36, il comma 2 prevede che, a partire dal 1° maggio 2022, in relazione agli investimenti effettuati nello Zes, il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022.
In particolare:
• l’agevolazione spetta per l’acquisto di terreni e l’acquisizione, la realizzazione e l’ampliamento di immobili strumentali per gli investimenti effettuati a partire dal 1° maggio 2022;
• sarà onere della società conservare tutta la documentazione idonea a dimostrare quali lavori sono iniziato dopo il 1°maggio;
• il credito spetta solo per l’acquisto di immobili strumentali per gli investimenti effettuati sino al 30 aprile 2022.
Considerata la finalità agevolativa della disposizione, non deve farsi esclusivamente riferimento al momento in cui i lavori sono iniziati, ma ha rilevanza il principio di competenza per la determinazione del momento di effettuazione dell’investimento.