REGIME TRANSITORIO DEI DIVIDENDI APPLICABILE SOLO SE GLI UTILI SONO DISTRIBUITI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022
L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello del 16settembre 2022, esprime la propria interpretazione in merito alla disciplina transitoria, introdotta con la legge di bilancio 2018, relativa alla distribuzione di utili formatisi entro l’esercizio 2017.
La disciplina transitoria prevede che gli utili derivanti da partecipazioni qualificate concorrono alla formazione del reddito complessivo del socio persona fisica con una imponibilità parziale nella misura del:
• 40% per gli utili prodotti sino all’esercizio in corso al31 dicembre 2007;
• 49,72% per gli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
• 58,14% per gli utili prodotti a partire dall’ esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e sino all’esercizio in corso al 2017.In particolare, nonostante la normativa in commento chiarisca che beneficino del regime transitorio le distribuzioni di utili formatisi prima del31 dicembre 2017 a patto che siano deliberati entro il 31 dicembre 2022,l’Agenzia delle Entrate ritiene, invece, che il regime transitorio possa essere applicato solo tramite il c.d. “principio di cassa”. Questo significa che, secondo l’Agenzia delle Entrate, i dividendi possono beneficiare del regime transitorio solo se deliberati e distribuiti entro il 31 dicembre 2022.
FRINGE BENEFIT – SOGLIA DI NON IMPONIBILITA’ INCREMENTATAA 600,00 €, MA COSA E’ INCLUSO?
Per il periodo di imposta 2022, non sono imponibili, nei limiti della soglia massima di 600,00 €, ai fini della formazione dei redditi di lavoro dipendente, i beni e servizi erogati ai dipendenti.
Sono quindi incluse:
· le somme di denaro versate direttamente o rimborsate dal datore per il pagamento delle utenze domestiche documentate (servizio idrico, energia elettrica e gas naturale);
· la concessione di veicoli ad uso promiscuo;
· la concessione di prestiti agevolati;
· la concessione di fabbricati in locazione/ in comodato/ in uso;
· la concessione di servizi gratuiti di trasporto ferroviario.
Sul punto si precisa che beni e servizi possono anche essere erogati a mezzo di buoni di acquisto o voucher, sia in formato cartaceo che elettronico, purché riportino un valore nominale espresso.
Restano, invece, esclusi dal calcolo del plafond di 600,00 €, i beni e i servizi che non concorrono a formare il reddito di lavoratori dipendenti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
· i buoni pasto;
· le spese per opere e servizi con finalità educative, istruttive, ricreative, di assistenza sociale e sanitaria(come l'abbonamento in palestra o al cinema, le rette scolastiche dei figli,...)
Con riferimento ai buoni carburante, si precisa che sono detassati fino a 200,00 €, pertanto sono cumulabili con l'agevolazione da 600,00 € e non intaccano il plafond, bensì si sommano.
CREDITO DIIMPOSTA PER I BENI STRUMENTALI ORDINARI AL CAPOLINEA
Il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali ordinari, fatta salva l'eventualità di proroghe, sta volgendo a conclusione, visto e considerato il termine di legge del 31 dicembre 2022.
Proseguirà, invece, stante il rispetto di tutti i requisiti di legge, la possibilità per le imprese di fruire del credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali 4.0 (beneficio che, tuttavia, è precluso ex lege agli esercenti di arti e professioni).
Qualora sia stato posta in essere la cd. prenotazione entro il 31 dicembre 2021, in riferimento agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022, sarà ancora consentito beneficiare del credito per i beni ordinari nella misura del 10%,fatto salvo il limite massimo dei costi agevolabili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e a 1 milione per quelli immateriali.
Per gli investimenti in beni strumentali “ordinari” effettuati dal 1° gennaio 2022 al31 dicembre 2022 (in assenza di precedente “prenotazione”), il credito d’imposta compete invece nella misura del 6% del costo, fermi restando i suddetti limiti. Tale agevolazione spetta anche nel caso in cui gli investimenti vengano effettuati nel termine “lungo” del 30 giugno 2023, qualora entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine venga accettato dal venditore e venga effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. In tal modo, infatti, si verifica la c.d. “prenotazione”, su cui si impernia l’agevolazione stessa..
Per gli investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” effettuati nel 2023, senza alcuna “prenotazione”, allo stato attuale non è invece previsto alcun credito d’imposta.