Secondo le più recenti novità in materia di rivalutazione, si affrontano le seguenti tematiche:
· RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
La norma, rispetto alla versione del 2022, introduce delle novità.
Infatti, nel 2023 l'aliquota da applicare al valore di perizia per calcolare l'imposta sostitutiva è stata incrementata al 16%. Inoltre, viene introdotta la possibilità di rivalutare titoli quotati sempre versando l'imposta sostitutiva del 16% da calcolare sulla media dei prezzi registrati nel mese di dicembre 2022. L'opzione della rivalutazione deve in questo caso essere comunicata anche all'intermediario presso il quale si detengono i titoli.
L'opzione deve essere esercitata entro il 15 novembre 2023.
· RIVALUTAZIONE OICR
Novità assoluta che consiste nell'affrancamento delle quote detenute in OICR versando un'imposta sostitutiva del 14% calcolata sulla differenza tra il valore delle quote al 31.12.2022 e il relativo costo di acquisto. L'opzione deve essere esercitata entro il 30 giugno 2023 previa comunicazione all'intermediario presso il quale è intrattenuto il rapporto di custodia.
· RIVALUTAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE
Novità assoluta che consente di rivalutare i contratti di assicurazione "RAMO I (durata della vita umana)" e "RAMO V(assicurazione di capitalizzazione)".In tal caso la rivalutazione è effettuata mediante pagamento di un'imposta sostitutiva del 14% calcolata sulla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31.12.2022 e i premi versati. I contratti di assicurazione per i quali è esercitata l’opzione non possono essere riscattati prima del 01.01.2025. Inoltre, sono esclusi dall’applicazione del regime in esame i contratti di assicurazione la cui scadenza è prevista entro il 31.12.2024.
L’opzione è da esercitare entro il 30 giugno 2023 mediante apposita comunicazione all’impresa di assicurazione
· RIVALUTAZIONE CRIPTO-ATTIVITA'
Novità assoluta che consiste nella possibilità di rivalutare il costo fiscale delle cripto-attività detenute in data 1° gennaio 2023 pagando un'imposta sostitutiva del 14% sul loro valore normale calcolato alla data del1° gennaio 2023.
L'opzione è esercitabile entro il 30 giugno 2023.
AGEVOLAZIONI ACQUISTO PRIMA CASA UNDER 36 E RELATIVI MUTUI / POSSIBILITA' DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI IPOTECARI
Con riferimento al primo tema, vengono prorogate al 31 dicembre 2023 le agevolazioni in tema di imposte indirette disposte per compravendite e mutui stipulati fino al 31 dicembre 2023 da giovani under 36 che abbiano un ISEE non superiore a € 40.000 in corso di validità alla data del rogito.
Di seguito vengono riepilogate le relative agevolazioni:
· per gli acquisiti non soggetti a iva è prevista l’esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale;
· per gli acquisti soggetti a IVA, è riconosciuto un credito d’imposta pari all’imposta pagata. Quest’ultimo potrà essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche o in alternativa in compensazione;
· esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione degli immobili agevolati.
Con riferimento al secondo tema, la legge, riaprendo i termini di operatività di quanto disposto dal DL 35.5.20211 n.70, dispone la possibilità di rinegoziazione dei mutui ipotecari a tasso variabile stipulati prima dell’1 gennaio 2023 da soggetti che abbiano un ISEE non superiore a €35.000, al fine dell’applicazione di un tasso fisso.
Nello specifico ciò spetta ai mutui ipotecari con le seguenti caratteristiche:
· importo originario del mutuo non superiore a €200.000;
· tasso variabile previsto per tutta la durata del contratto;
· mutui che non siano stati soggetti a ritardi nel pagamento delle rate.
Si precisa inoltre che la rinegoziazione deve essere chiesta entro il 31 dicembre 2023.
LE ULTIME IN MATERIA DI CRIPTO
Spostandosi invece all'argomento delle cripto valute, per la prima volta viene introdotta una norma volta a disciplinare la tassazione dei redditi derivanti dai c.d. “cripto-asset”. In particolare, la nuova Legge stabilisce che le plusvalenze e gli altri proventi realizzati tramite cripto-asset sono soggetti ad imposta del 26% solo se superano 2.000 Euro. Inoltre, in caso di minusvalenza superiore a 2.000 Euro la stessa è riportabile per 5 anni in compensazione ad eventuali plusvalenze.
Altra importante novità contenuta nella Legge di Bilancio consiste nella possibilità di rivalutare il valore di carico fiscale. In particolare, entro il 30 giugno 2023 è possibile rivalutare fiscalmente il valore di carico delle cripto valute versando un’imposta sostitutiva del 14% sull’intero loro valore normale al 1° gennaio 2023.
Infine, viene previsto per i soggetti IRES che non sono fiscalmente rilevanti sia ai fini IRES che ai fini IRAP i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo d’imposta, a prescindere dall’imputazione a conto economico.