Tra gli investimenti e le attività estere da inserire nel quadro RW si annoverano altresì le cripto-attività, le quali da un punto di vista strettamente definitorio, includono segnatamente non solo le criptovalute, bensì anche i Non Fungible Token (cd. NFT).
Tratto distintivo
A ben vedere il tratto caratterizzante di queste “cripto-attività” è insito nella loro aterritorialità ovvero nell’assenza di un vero e proprio legame giuridico con un territorio estero, poiché la loro disponibilità coincide con il possesso del codice crittografico unico e virtuale non assimilabile alla conservazione in un luogo fisico.
Stante questo fatto è pacifico che il possesso dei cd. Digital Wallet debba essere dichiarato dal contribuente stesso inottemperanza al principio di autodenuncia, il quale stabilisce che, quanto esuli dalle informazioni in possesso degli intermediari residenti, e quindi dell’Amministrazione Finanziaria, debba essere comunicato in via autonoma.
Valorizzazione nel quadro RW
Per quanto concerne, invece, l’individuazione di un controvalore in euro relativo alle criptovalute da inserire nel Modello, l’Agenzia con la risposta all’interpello n. 788/2021 ha precisato che deve essere determinato al cambio indicato a tale data sul sito ove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale stessa.
Molto più lacunosa e incerta risulta invece la disciplina degli NFT ove, in assenza di una posizione dell’Amministrazione Finanziaria stessa, ai fini della tassazione si segue la natura del bene sottostante; ad ogni modo la compilazione del quadro RW per tutte le cripto-attività adempie unicamente ad obblighi di monitoraggio fiscale non essendo, infatti, soggetta ad IVAFE.
In ultimo, anche il regime sanzionatorio applicabile in caso di omessa indicazione non è pacifico, seppur la dottrina maggioritaria propenda per quello ordinario dal momento che, l’aterritorialità insita in queste attività, rende di fatto inapplicabile quello raddoppiato riservato ai paradisi fiscali.