Novità rilevanti afferenti al tema della disciplina delle criptovalute giungono a seguito del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze(MEF) del 13 gennaio 2022, che introduce il registro degli operatori in criptovalute con specifici oneri di registrazione, di presenza in Italia per i soggetti esteri e di comunicazione alle autorità italiane.
L’eccezione italiana nel panorama OCSE: riflessi fiscali
L’Agenzia delle Entrate, in distonia rispetto a quanto accade nella maggioranza dei Paesi OCSE, rimane granitica sull’equiparare le criptovalute a valute tradizionali, valorizzando unicamente la loro funzione di mezzo di scambio, seppur sia solo uno degli svariati utilizzi potenziali di questi strumenti.
Ad oggi, pertanto, si assoggetta a tassazione il reddito derivante dall’attività di intermediazione nella compravendita di criptovalute, mentre per i soggetti che effettuano trading in maniera autonoma, a parere dell’Agenzia delle Entrate, dovranno seguire le regole impositive dei redditi diversi.
Con riferimento, invece, alle cessioni a pronti di criptovalute non dovrebbero generare redditi imponibili, salvo nel caso in cui la valuta ceduta derivi da prelievi da portafogli elettronici (wallet), per i quali la giacenza media superi un controvalore di 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continuativi nel periodo d’imposta. Per cessione, inoltre, si intenderebbe non solo la conversione di criptovalute con Euro, ma anche con un’altra valuta virtuale.
NFT tra imposte dirette e indirette: la questione della definizione giuridica della loro natura
Con riguardo, invece, ai Non Fungible Token (cd. NFT) la disciplina risulta più lacunosa ed incerta: dal punto di vista dell’imposizione indiretta sarebbero da intendersi come un più vasto genere di “e-commerce diretto”, tale teoria se confermata gioverebbe alla determinazione di quale regime IVA sia da applicare al caso di specie. In riferimento all’imposizione diretta, invece, i proventi originati dalla cessione di NFT da parte di soggetti residenti in Italia, persone fisiche o giuridiche attive nel relativo mercato, possono dar luogo a redditi d’impresa o di lavoro autonomo, assimilando di fatto la natura del compenso percepito dal creatore di NFT a quella dei corrispettivi o royalties (passibili di ritenuta alla fonte nella fattispecie di operazioni transnazionali).
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