Nella scelta della forma giuridica da adottare si devono considerare diversi aspetti: nel nostro articolo, forniremo dei primi spunti sul regime di responsabilità dei soci, sull’articolazione dei processi decisionali e sull’iter amministrativo per l’avvio dell’attività.
Il regime della responsabilità
Il regime della responsabilità definisce chi ed in quale misura risponde dei debiti e delle obbligazioni che sorgono nello svolgimento del proprio business.
Nel caso di ditta individuale e di libero professionista, saranno loro stessi a rispondere direttamente ed integralmente con il proprio patrimonio personale dei debiti sorti durante lo svolgimento dell’attività.
Per quanto riguarda le società, la responsabilità dipende dal tipo di società scelto e dal tipo di socio, distinguendo tra autonomia patrimoniale perfetta e imperfetta. Godono di autonomia patrimoniale perfetta alcune società di capitali (S.p.a., S.r.l.) e, di conseguenza, i rispettivi soci non rispondono dei debiti e delle obbligazioni della società con il proprio patrimonio personale, che sarà quindi protetto dalle eventuali azioni dei creditori sociali. Per quanto riguarda le società di persone (Società Semplice, S.n.c. e S.a.s.), invece, si parla di autonomia patrimoniale imperfetta, in quanto i soci (ad eccezione dei soci accomandanti delle S.a.s.) rispondono personalmente e illimitatamente con il proprio patrimonio personale anche dei debiti e delle obbligazioni della società.
Articolazione dei processi decisionali
Parlando di processi decisionali si fa riferimento alla modalità con cui è organizzata internamente l’attività ed alle modalità con cui vengono assunte le decisioni gestorie.
Nell’ipotesi di imprenditore/professionista sarà proprio questo soggetto che, individualmente, assumerà tutte le scelte rilevanti, eventualmente assistito da consulenti (senza alcun potere decisionale).
Per quanto riguarda le società di persone saranno i soci, illimitatamente responsabili per i debiti sociali, a cui è attribuita l’amministrazione della società ad assumere le scelte principali. Infine, nel caso di società di capitali, le decisioni sono assunte dall’organo decisionale, che è nominato dall’assemblea dei soci e può assume la forma di amministratore unico o di consiglio di amministrazione. Tipicamente nelle S.r.l. sono i soci stessi a nominarsi amministratori, invece nelle S.p.a., viste le dimensioni societarie, si tende a selezionare esperti del settore che gestiranno l’attività per conto dei soci.
Le procedure amministrative per avviare l’attività
Diverse forme di business significa anche diverse modalità di avvio dell’attività. Per alcune forme infatti la legge richiede che vengano seguite procedure più rigide, che in concreto si traducono in tempistiche più lunghe necessarie all’avvio.
La costituzione di una società richiede la sottoscrizione da parte dei soci di un atto costitutivo redatto da un notaio e la successiva iscrizione nel Registro delle Imprese. Per l’avvio dell’attività sono, inoltre, richieste ulteriori comunicazioni ai fini fiscali (richiesta della Partita IVA), previdenziali (eventuale iscrizione all’INPS per i soci operativi) e assicurative (iscrizione all’INAIL se dovuta), le quali sono effettuate attraverso un’unica procedura telematica semplificata (ComUnica). E’ inoltre richiesta la pratica di avvio dell’attività presso il Registro delle Imprese allo scopo di dichiarare l’attività che si intende effettivamente esercitare.
Per l’esercizio dell’attività di lavoro autonomo gli adempimenti richiesti sono minori, sarà infatti sufficiente l’apertura di una Partita IVA mediante apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate. In tale comunicazione, tra gli altri dati, sarà necessario indicare il codice ATECO della specifica attività che si svolgerà e la scelta del regime contabile che si intende adottare (ordinario o semplificato), infine sarà richiesta l’apertura di una posizione previdenziale presso l’INPS o una specifica cassa di previdenza.
Nel caso in cui si intenda avviare un’impresa individuale, oltre ai procedimenti previsti per il lavoratore autonomo, sarà inoltre richiesta la successiva iscrizione nel Registro Imprese della Camera di Commercio (senza la necessità di rivolgersi a un notaio).
Indipendentemente dalla forma giuridica adottata, è sempre necessario dotarsi di un indirizzo PEC e, per determinate attività, è necessario svolgere alcune pratiche a livello comunale, come la presentazione della SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività).
Se siete interessati a conoscere meglio altre variabili da prendere in considerazione, come alcuni costi annui legati alla forma giuridica scelta, la tenuta della contabilità e la tassazione, non perdetevi i nostri prossimi articoli!