Fringe benefits ai dipendenti: incrementata la soglia di esenzione ai 600,00 euro
Per effetto d iquanto disposto dall’art. 12 del DL 115/2022 (cd. “Aiuti-bis”) viene innalzatala soglia di non imponibilità per i fringe benefits a 600,00 euro, tuttavia resta ancora ambiguo se, in caso di superamento del predetto limite, si determini l’imponibilità dell’intero importo o della sola eccedenza.
Sul punto, infatti, si scontrano due posizioni opposte: la Relazione illustrativa del DL 115/2022 sembra infatti sposare una tesi restrittiva secondo la quale in caso di superamento della soglia, vi sia una concorrenza dell’intero importo alla formazione del reddito; d’altro canto, il dossier de Servizio Studi del Senato della Repubblica fa propria un’interpretazione più letterale del nuovo dettato normativo. Quest’ultimo documento, infatti, illustra come, a differenza di quanto previsto dal regime "ordinario" di cui all'art. 51 co. 3 del TUIR, il superamento del limite di 600,00 euro non determinerebbe l'inclusione del reddito di lavoro dipendente imponibile anche della quota inferiore al limite stesso.
Sul punto, pertanto, si attende un pronunciamento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate su quale dei due approcci sia da adottare, al fine di dissipare l’attuale scenario di incertezza.
Nuovo registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche
Dal 31 agosto è istituito, ed in vigore, il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, il quale è andato a sostituire il precedente registro tenuto presso il CONI.
Al pari del precedente registro, l’iscrizione nello stesso, consente di fruire dei vari benefici, sia fiscali che non, previsti a favore delle Asd, quale, ad esempio, la defiscalizzazione delle attività istituzionali svolte a favore dei tesserati.
Deve essere precisato che per gli enti già iscritti presso il CONI viene previsto una transizione l’automatica senza, quindi, la necessità di richiedere apposita iscrizione.
Fermi restando i requisiti essenziali per l’accesso al registro, tra gli altri, l’esercizio di una comprovata attività sportiva e l’adozione di uno statuto conforme a quanto disposto dalla normativa la nuova disciplina prevede una deroga a quanto previsto dal DPR 361/2000.
In particolare, al pari di quanto previsto per il RUNTS, in sede di iscrizione, o di trasmigrazione, al nuovo registro viene riconosciuta la possibilità di acquisire la personalità giuridica con modalità semplificate.
Tracciabilità delle operazioni e riduzione dei termini per l’accertamento: la posizione consolidata dell’agenzia
Con la recentissima risposta all'interpello n. 438 del 29 agosto 2022, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito la sua consolidata posizione in tema di riduzione di due anni dei termini per l'accertamento ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 127/2015.
Questo beneficio fiscale si sostanzia nella possibilità di veder ridotto di due anni il termine di decadenza, a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, per effettuare gli eventuali accertamenti fiscali.
La presente possibilità, rivolta a tutti i soggetti passivi IVA, è subordinata al fatto che il contribuente garantisca la completa tracciabilità degli incassi e dei pagamenti di importo superiore a 500,00 euro.
Sul punto, tuttavia, l'Amministrazione ha sottolineato come, ai fini della succitata agevolazione, non è sufficiente garantire la tracciabilità di incassi e pagamenti per operazioni oltre i 500,00 euro (in aggiunta, peraltro, ai requisiti di cui al DM 4.8.2016), ma che i soggetti passivi IVA sono comunque tenuti a documentare le operazioni attive mediante e-fattura via SdI o a memorizzare e trasmettere i corrispettivi ex art. 2 co. 1 del D.lgs.. 127/2015,anche qualora siano esonerati dall'obbligo di certificazione fiscale.
Pertanto, nel caso in cui il contribuente sia esonerato, sulla base del tipo di attività svolta, dagli obblighi di certificazione fiscale (cioè non emetta né fatture e né documenti commerciali), per fruire della riduzione dei termini di accertamento ex art. 3 del D.lgs.. 127/2015, dovrà comunque documentare anche tali operazioni mediante e-fattura o corrispettivi telematici su base volontaria.
Relativamente agli acquisti, invece, il beneficio spetta qualora le operazioni di acquisto (di importo superiore a 500,00 euro) da soggetti non stabiliti siano certificate con autofattura via SdI o integrazione elettronica del documento ricevuto.
Limitazione di responsabilità del cessionario e bonus edilizi: una disciplina di compromesso
Con il nuovo emendamento al DL 115/2022 (cd. decreto "Aiuti-bis"), al momento in fase di conversione in legge, si delinea una disciplina compromissoria relativamente alla limitazione di responsabilità dei cessionari dei crediti di imposta derivanti dai bonus edilizi.
In via preliminare precisiamo che il decreto in commento non è stato ancora definitivamente convertito, per cui quanto segue potrebbe ancora essere oggetto di modifiche o perfezionamenti alle Camere.
In generale si prevedrebbe che il "concorso nella violazione" responsabile di attivare i profili di responsabilità solidale del fornitore, che applica lo sconto in fattura, e dei cessionari (collettivamente intesi con il solo limite massimo rinvenibile nel numero delle cessioni effettuabili),sarebbe solo quello attuato con "dolo o colpa grave". Sul punto si precisa che la limitazione di cui sopra ai casi di dolo o colpa grave opererebbe, unicamente, per i crediti derivanti da bonus edilizi aventi visto fiscale di conformità e attestazione tecnica sulla congruità delle spese, ai sensi degli articoli 119 e 121 co. 1-ter del DL 34/2020.
Con riguardo ai crediti sorti anteriormente rispetto agli obblighi di visto di conformità e di attestazione di congruità delle spese, si precisa che la limitazione di responsabilità in commento sarebbe valevole esclusivamente qualora il cedente,ora per allora, provvedesse ad accompagnare i crediti con i visti e le attestazioni non predisposti in quanto, a suo tempo, non richiesti.
Sul punto, tuttavia, si attende la conversione in Legge del decreto "Aiuti-bis" per acquisire la definitività di queste significative novità.