Fare startup in italia: Aspetti fiscali per una startup in Italia

Durante una costituzione bisogna considerare anche alcuni aspetti fiscali. Infatti, sistema di tassazione può influenzare notevolmente le valutazione da effettuare per le diverse forme giuridiche. Di seguito, vi offriamo una panoramica del sistema di tassazione sulle diverse società di persone e di capitale.

In Italia, le imposte si suddividono poi in imposte dirette (colpiscono la ricchezza nel momento in cui viene prodotta; reddito) e imposte indirette (colpiscono la ricchezza nel momento i cui viene spesa; trasferimenti o acquisti). In questa sezione ci limitiamo a discutere le più importanti imposte dirette, che possono essere suddivise in Irpef, Ires (ex IRPEG) e IRAP.

IRPEF:

L’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) deve essere versata da tutti i contribuenti residenti in Italia e viene applicata a tutte le tipologie di reddito ovunque prodotte nel mondo. In tal senso, l’Irpef grava sui cittadini che hanno la propria residenza fiscale in Italia e su ogni tipologia reddituale. I redditi soggetti all’imposta sono i seguenti:

  • Redditi di lavoro dipendente, ovvero alle somme derivanti da uno o più rapporti di lavoro subordinato
  • Redditi da lavoro autonomo, ovvero a quelli percepiti da liberi professionisti quali commercialisti, medici, negozianti, architetti o avvocati
  • Redditi fondiari provenienti dalla proprietà di terreni
  • Redditi di capitale come ad esempio quelli ricavati dal possesso di titoli di stato, azioni o obbligazioni
  • Redditi diversi, ovvero tutti i tipi di redditi che non rientrano nelle precedenti categorie (ad esempio lavoro occasionale oppure da vincite o premi).

L’Irpef è un’imposta progressiva e si applica al reddito percepito dalle persone fisiche in base al metodo degli scaglioni di reddito che partono dal 23% e raggiungono il 43%.

IRES:

L’IRES (imposta sul reddito delle società) è un’Imposta istituita con d.lgs. n.344/2003, in sostituzione dell'Imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG). Questa imposta risponde all'esigenza di realizzare il principio dell'imposizione generale sul reddito prodotto da società ed enti diversi che, non essendo in alcun modo imputabile a persone fisiche non potrebbe essere colpito dall'IRPEF. Riassumendo si può affermare che l’IRES è un'imposta:

  • personale giuridicamente e che si applica, in modo unitario, all'insieme dei redditi posseduti dalla società o dall'ente così come l'Irpef si applica al reddito complessivo delle persone fisiche (come nell'Irpef vengono in considerazione le situazioni personali e familiari dell'individuo, ai fini dell'IRES si tiene conto della natura, dello scopo e della forma organizzativa dell'ente)
  • proporzionale e non progressiva come nel caso dell'Irpef. In tal senso l'imposta aumenta in misura proporzionale rispetto al reddito imponibile.
  • generale, in quanto applicata su tutti i redditi posseduti dai soggetti passivi.
  • diretta, in quanto colpisce in modo immediato il reddito complessivo.

Il presupposto per questa imposta è identico a quello dell'Irpef e consiste nel possesso di redditi, in denaro o in natura, rientranti nelle categorie previste dal TUIR (art. 72).

Il periodo di imposta è costituito dall'esercizio o periodo di gestione della società o dell'ente determinato dalla legge o dall'atto costitutivo: in mancanza di tale determinazione, il periodo di imposta è costituito dall'anno solare.

Le società di capitali residenti nel territorio dello Stato sono soggetti passivi IRES (art. 73 TUIR). La società, come ogni altro ente, si considera residente quando ha sul territorio dello Stato la sede legale o la sede amministrativa o l'oggetto principale della propria attività. Fino a prova contraria, si presume che la sede amministrativa sia collocata in Italia quando la società detiene partecipazioni di controllo in società residenti ed è, a sua volta, controllata da soggetti residenti o amministrata da persone residenti. Anche le società e gli enti (di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, comprese le società di persone) non residenti nel territorio dello Stato sono assoggettati all'Ires, per i redditi prodotti nel territorio dello Stato, qualunque sia la loro forma organizzativa, il loro scopo istituzionale e la natura della loro attività, comprese le società di persone. Gli enti non commerciali e gli enti commerciali diversi dalle società sono assoggettati all'IRES, anche se non sono dotati di personalità giuridica, purché si tratti di organizzazioni stabili e provviste di una propria autonomia patrimoniale e gestionale.

Non sono soggetti IRES

  • le società di persone, residenti in Italia, i cui redditi sono imputati ai singoli soci e dichiarati ai fini Irpef
  • gli organi e le amministrazioni dello Stato, anche se dotati di personalità giuridica

IRAP:

L’IRAP, ovvero l’imposta regionale sulle attività produttive, ha subito delle significative variazioni nel 2007 con la L. 24 dicembre 2007, n. 244. L’obiettivo è stato quello di semplificare le modalità operative per l’individuazione e la determinazione della base imponibile dell’Irap, oltre a separarne la disciplina applicativa e dichiarativa da quella inerente alle imposte sul reddito. Le peculiarità dell’imposta sono le seguenti:

  • Carattere reale in ambito locale. Si deve considerarla riferita e applicabile alle attività produttive che risultano poste in essere nell’ambito del territorio delle Regioni o delle Province autonome. Infatti, la base imponibile dell’imposta deve essere individuata nel valore della produzione netta che risulta derivante dall’attività esercitata nel territorio di competenza degli enti predetti.
  • Parziale deducibilità ai fini delle imposte sui redditi. Con l’art. 6 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 è stata espressamente prevista la possibilità, a regime, di procedere alla deduzione dalle imposte sui redditi (IRES e Irpef) del 10% dell’Irap corrisposta.

I presupposti dell’IRAP sono individuati nell’art. 2 del D.Lgs. 446/1997 e sono i seguenti:

  • nell’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi
  • nell’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta da cui si intuisce che l’attività posta in essere dai seguenti soggetti (società di ogni tipo, enti commerciali e non commerciali, organi e amministrazioni dello Stato) costituisce presupposto ai fini dell’applicazione del tributo.

Devono presentare la dichiarazione Irap i seguenti soggetti:

  • le persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di redditi d’impresa (articolo 55 del Tuir) a eccezione dei minimi
  • le persone fisiche esercenti arti e professioni titolari di redditi di lavoro autonomo (articolo 53, comma 1, del Tuir) a eccezione dei minimi
  • i produttori agricoli titolari di reddito agrario (articolo 32 del Tuir), esercenti attività di allevamento di animali e che determinano il reddito secondo un particolare calcolo (descritto nell’articolo 56, comma 5 del Tuir) che tiene conto del numero dei capi allevati
  • coloro che esercitano attività di agriturismo e che, per la determinazione del reddito, si avvalgono di un regime semplificato (articolo 5 della Legge 413/1991)
  • le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle equiparate (articolo 5 del Tuir), comprese le associazioni costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni
  • le società e gli enti soggetti all’imposta sul reddito delle società (Ires) cioè le società per azioni e società in accomandita per azioni, Srl, società cooperative e di mutua assicurazione; i trust e gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, per l’attività esercitata nel territorio delle regioni per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante stabile organizzazione (articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del Tuir)

Sono invece esonerati dalla dichiarazione Irap i seguenti individui:

  • i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che hanno aderito al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (articolo 27 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98)
  • gli incaricati di vendita a domicilio soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta
  • i produttori agricoli con volume d’affari annuo non superiore a 7.000 euro, esonerati dagli adempimenti Iva (articolo 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972) a condizione che non abbiano rinunciato al regime di esonero e non svolgono altre attività rilevanti ai fini Irap.


Nelle società di persone, il socio è sempre soggetto alla tassazione dell'intero utile sia nel caso in cui tale utile sia distribuito, sia nel caso in cui venga accantonato. Invece, nelle società di capitali, il socio è sottoposto a tassazione solo sulla parte dell'utile effettivamente distribuito. Per questo motivo, ad esempio coloro che dispongono di elevati redditi personali avranno la convenienza a costituire una società di capitali in maniera da dover dichiarare solo gli utili effettivamente distribuiti dalla società. Invece, optando per una società di persone, si riceverà dalla società una parte del reddito prodotto proporzionale alla quota di partecipazione, indipendentemente dalla effettiva distribuzione dell'utile. Dunque, è molto importante distinguere tra società di persone e di capitale.

Società di capitale:

La S.p.A. (società per azioni), la S.r.l. (società a responsabilità limitata) e tutte le forme che ne derivano come ad es. la S.r.l.s. (società a responsabilità limitata semplificata) appartengono alla categoria delle società di capitali. Essenzialmente si tratta di forme giuridiche assunte da imprese di medie e grandi dimensioni operanti in diversi settori produttivi. Sono società definite tali in quanto in esse l’elemento del capitale ha una prevalenza concettuale e normativa rispetto all’elemento soggettivo rappresentato dai soci. A seconda della specifica tipologia societaria, la partecipazione dei soci al capitale sociale può essere rappresentata da azioni o da quote.

Le società di capitali (S.r.l. & S.p.A.) sono tenute a versare l'IRES e l'IRAP.

Società di persone:

Le società di persone vengono definite tali in quanto in esse prevale l’elemento soggettivo, rappresentato dai soci, rispetto all’elemento del capitale. Queste società non acquistano mai la personalità giuridica (cosa che invece avviene per le società di capitali) ed è sempre presente un certo grado di separazione patrimoniale tra il patrimonio della società e quello del socio. In questa categoria rientrano la società in nome collettivo (S.n.c) e la società in accomandita semplice (S.a.s.).

IRPEF per la  S.n.c. e la S.a.s.:

L’aliquota è progressiva in base al reddito totale. Le ritenute di acconto subite dalla società vengono assegnate ai soci e recuperate in fase di dichiarazione dei propri redditi. Le eventuali perdite sono anche imputate ai soci.

IRAP per la S.n.c. e la S.a.s.:

Pagata dalla società. Il reddito di Impresa viene ripartito tra i soci come da atto costitutivo. Anche se non distribuito.

Ditta individuale:

Regime dei minimi e regime fiscale agevolato

A determinate condizioni le ditte individuali possono accedere al regime fiscale vantaggioso detto “Regime dei minimi”, che prevede l’applicazione dell’aliquota fissa del 5 % sul reddito dell’attività (ricavi meno costi).

Per accedere a tale tassazione occorre:

  1. Non percepire compensi superiori a Euro 30'000.--.;
  2. Non effettuare cessioni all’esportazione;
  3. Non sostenere spese per lavoratori dipendenti, in collaborazione coordinata continuativa o lavoratori a progetto;
  4. Non effettuare acquisti di beni strumentali in un triennio superiori ad Euro 15'000.--;
  5. Non aver esercitato nei tre anni precedenti l’inizio attività, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  6. L’attività da esercitare non deve costituire mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;
  7. Qualora l’attività sia il proseguimento di un’impresa esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi realizzati nel periodo d’imposta precedente non deve essere superiore ad Euro 30'000.--.
  8. Inoltre, con il regime dei minimi, le fatture vengono emesse senza applicazione dell’IVA.

Se non si soddisfano i requisiti per accedere al “regime dei minimi”, vale la pena verificare se si può usufruire del cosiddetto “regime agevolato”, che prevede l’applicazione dell’aliquota fissa del 10 % sul reddito dell’attività.

Le condizioni per l’accesso al regime agevolato sono:

  1. Non devono essere realizzati compensi per attività di lavoro autonomo superiore ad Euro 30.987,41; ricavi per prestazione di servizi superiori ad Euro 30.987,41; ricavi per altre attività superiori ad Euro 61.974,83;
  2. Il contribuente non deve aver esercitato nei tre anni precedenti attività artistica professionale o d’impresa anche in forma associata o familiare;
  3. L’attività da esercitare non deve costituire in nessun modo mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;
  4. Qualora l’attività sia la mera prosecuzione di un’impresa esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi realizzati da quest’ultimo nel periodo d’imposta precedente non devono essere superiori ai limiti indicati precedentemente.

Anche con il regime agevolato le fatture vengono emesse senza applicazione dell’IVA.

Possono presentare la dichiarazione IVA in via autonoma o unitamente al modello unico entro due diverse scadenze ordinarie i professionisti con partita Iva con le seguenti peculiarità:

  • esercitano attività di lavoro autonomo
  • cessione di beni
  • prestazioni di servizi
  • società

Essa permette di stabilire il saldo da pagare per l’anno in corso e l’acconto iva per l’anno successivo. I soggetti obbligati alla presentazione sono tutti coloro che sono i titolari di partita iva con uno o più codici attività atecofin aperti.

Non tutti sono obbligati alla compilazione della dichiarazione iva annuale. Infatti a titolo di esempio i contribuenti che effettuano solo operazioni esenti come per esempio i medici o le guide turistiche, potranno evitare la compilazione della dichiarazione Iva. Per sapere quali sono i soggetti che esercitano attività esenti potete consultare l’articolo 10 del DPR n. 633 del 1972 oppure consultare l’articolo dedicato alle prestazioni professionali Iva esenti. Sono altresì esclusi anche i produttori agricoli che già godono dell’esenzione prevista dall’articolo 34 del medesimo DPR o coloro che organizzano giochi, intrattenimenti o spettacolo e gli imprenditori che danno in affitto l’unica azienda perché quest’ultimi sono trattati come se divenissero delle persone fisiche e come tali esclusi da questi adempimenti.

Il nostro partner esclusivo:
Lo Studio Locatelli è stato fondato dal Prof. Alfonso Locatelli negli anni ‘60. Il Dott. Valerio Locatelli ha poi proseguito nell’esercizio dell’attività paterna di Dottore Commercialista, dando un importante impulso alla crescita ed alla specializzazione dello studio, al fine di consentire una risposta adeguata alle esigenze emergenti nel moderno contesto economico. In quest’ottica è avvenuta l’integrazione nella struttura di diverse figure professionali specializzate in differenti aree di attività, non solo Dottori Commercialisti, ma anche Avvocati, Notai ed esperti di settore, determinando la moderna realtà multidisciplinare attualmente rappresentata dallo Studio Locatelli Sani Ravani & Associati.
www.studiolocatelliassociati.com
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